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Gli statuti di Frerola dell’anno 1553
di Tarcisio Bottani

Affatto dimenticato fino a pochi anni fa, il codice degli statuti di Frerola dell’anno 1553 è stato citato per la prima volta da Mariarosa Cortesi nell’ambito della mostra e del convegno sul tema “Statuti rurali e statuti di Valle, la provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII”, svoltisi a Bergamo nel 1983-84 per iniziativa dell’Amministrazione Provinciale. 

Frerola
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Il documento è conservato nell’Archivio comunale di Algua, sotto la cui giurisdizione rientra attualmente la contrada, e consiste in un fascicolo di otto fogli di pergamena contenente la trascrizione in bella copia, in lingua italiana, delle norme statutarie approvate dall’assemblea dei capifamiglia di Frerola, alla presenza del notaio Giacomo Giorgio Tiraboschi di Serina. L’imbreviatura dell’atto, che registra le fasi di approvazione degli statuti, fa parte del repertorio del notaio stesso, conservato nell’Archivio di Stato di Bergamo, “Fondo Notarile”, cart. 1609.

L’atto fu rogato il 19 marzo 1553 “in loco de Frerola, super campo sancto ecclesiae S.Jo.Baptistae, presentibus testibus (segue l’elencazione dei testi), in publico generali consilio congregationis hominum et vicinoruum comunis de Frerola. L’approvazione degli statuti segue di tre anni la costituzione di Frerola in comune autonomo. Nel 1550, infatti, il paese si era staccato, assieme a Pagliaro, dal comune di Serina e aveva deciso di reggersi in proprio. Le motivazioni del distacco, indicate nell’atto di separazione rogato a Serina il 27 gennaio di quell’anno, ancora dal notaio Tiraboschi, erano di natura economica e fiscale, derivando da insanabili contrasti sorti in sede di revisione degli estimi. 

Come viene precisato nell’atto di approvazione, gli statuti rinviano per le norme generali in materia civile e penale alle disposizioni degli Statuti della Valle Brembana Superiore dell’anno 1468 e limitano il proprio campo di applicazione a specifici aspetti economici, legati in particolare alla formulazione dell’estimo e al ruolo dei sindaci e del console. La materia dell’estimo era assai controversa, dal momento che era stata alla base della stessa separazione di Frerola da Serina e gli statuti la risolvono disponendo che, in via provvisoria e per la durata di quattro anni, vada rispettato l’estimo stabilito a Venezia dai rappresentanti del comune, senza ammettere nessuna opposizione. Scaduto tale periodo, l’estimo sarà riformato da una commissione composta da otto delegati, quattro eletti tra i capifamiglia di Frerola e quattro tra i cittadini emigrati a Venezia, e così di quattro anni in quattro anni.

Passando alle cariche pubbliche, gli statuti dispongono l’elezione a cadenza annuale di quattro sindaci, due tra i capifamiglia di Frerola e due tra quelli residenti a Venezia. Essi dovranno giurare di comportarsi con assoluta moralità e di non commettere frodi nel governo del paese, impegnandosi ad agire in buon accordo, nel comune interesse, imponendo le tasse indispensabili e adottando tutti gli altri provvedimenti necessari. Maggiore spazio viene dedicato al console, che sarà eletto ogni anno nel mese di gennaio, previo pubblico incanto della carica, da assegnarsi a chi l’accetterà con il minore salario. 

Tra i compiti del console, riscuotere le tasse e pagare i creditori, badando a mantenere attivo il bilancio comunale; garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, intervenendo in caso di risse e reati; intervenire a proprie spese alle riunioni del Consiglio di Valle a Serina e dovunque sarà necessaria la sua presenza; comandare una persona per famiglia, di età superiore ai quindici anni, per mantenere in ordine le strade. Multe severe sono previste per il console che rinuncerà al suo mandato.

Gli statuti si chiudono con la regolamentazione del pubblico incanto per la riscossione del dazio del pane e del vino venduti al minuto, rinviando per i dettagli a quanto in uso nel comune di Serina.
Come si vede, la materia trattata è alquanto limitata, proprio perché la vita del paese e dell’intera Valle Serina era regolata dagli statuti superiori della Valle, che comprendevano norme dettagliate per tutti gli aspetti dell’attività amministrativa e per la materia civile e criminale. 
 


Tratto dai Quaderni Brembani 2002 
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