Art. 1 - Denominazione
È costituita l’Associazione
denominata “Centro Storico Culturale Valle Brembana”, associazione
di promozione sociale e culturale senza fini di lucro. L’associazione avrà
una durata illimitata.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede nel
comune di Zogno, via P.Polli 4, presso il sig. Gian Felice Riceputi, o
ad altro indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Simbolo
L’Associazione adotta quale
proprio simbolo “la chiave di volta di un arco in pietra rappresentante
una croce gigliata”.
Art. 4 – Scopi e finalità
L’Associazione si propone
di:
a) promuovere la conoscenza,
la conservazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale, artistico
e ambientale della Valle Brembana;
b) pubblicare un bollettino
periodico annuale dell’Associazione; tale bollettino sarà distribuito
ai soci in regola con la quota sociale;
c) pubblicare o ripubblicare
documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici, letterari
e linguistico-dialettali;
d) raccogliere e ordinare
documenti, riproduzioni, pubblicazioni e audiovisivi di interesse locale;
e) operare in collaborazione
con gli enti locali, con le istituzioni culturali, con le associazioni
turistiche, con le varie agenzie educative e ricreative pubbliche e private
alla promozione di iniziative di carattere culturale inerenti la Valle
Brembana;
f) attuare il collegamento
con le scuole del territorio per incentivare studi e ricerche in campo
storico, geografico, etnografico, artistico;
g) offrire servizi
di consulenza culturale, tecnica, amministrativa a chiunque ne farà
richiesta in coerenza con gli scopi dell’Associazione;
h) promuovere conferenze,
corsi, convegni e occasioni di dibattito e di confronto culturali su tutto
il territorio rivolti a tutta la popolazione.
L’Associazione potrà
altresì svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere
commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile dall’organo
amministrativo dell’Associazione stessa.
Art. 5 – Patrimonio
L’Associazione non ha fini
di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione
è costituito da:
a) contributi a fondo perduto
da parte dei soci e contributi annuali degli associati; il contributo associativo
è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte,
e non è rivalutabile;
b) eventuali contributi
di Enti pubblici o privati, imprese e persone fisiche; dai beni di proprietà
dell’associazione;
c) da ogni altro provento
derivante dall’esercizio dell’attività sociale o da atti di liberalità
degli associati o di terzi;
d) da ogni eventuale bene
mobile o immobile, che appartenga all'Associazione per donazione, lascito,
successione o rapporti analoghi.
L’ordinaria amministrazione
del patrimonio è di competenza del Presidente il quale informa il
Consiglio Direttivo, in occasione delle riunioni dello stesso, degli atti
compiuti.
Le delibere relative alla
straordinaria amministrazione del patrimonio sono di competenza del Consiglio
Direttivo.
Gli atti amministrativi
sono sottoscritti dal Presidente o da chi lo sostituisce.
Art. 6 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario
e sociale ha decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio consuntivo contiene
tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto
dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea entro il giorno
30 di aprile di ciascun anno.
Entro il mese di Dicembre
di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo,
previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Revisori
dei Conti.
E’ fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali utili o gli avanzi
di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione
delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
Art. 7 – Soci
Sono ammessi come soci tutti
coloro che, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti pubblici
e privati, sono interessati alle finalità e agli scopi dell’Associazione,
partecipano alle sue attività e ne sostengono la crescita.
All’atto dell’iscrizione
i soci versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio
stesso.
L’Assemblea dei soci può
nominare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti,
uno o più soci onorari, i quali hanno gli stessi diritti e doveri
degli altri soci, ma sono dispensati dal versamento della quota associativa
annuale. E’ in ogni caso socio onorario di diritto del Centro Storico Culturale
Valle Brembana un rappresentante della Comunità Montana Valle Brembana.
A cura del Consiglio Direttivo
viene conservato e tenuto aggiornato il Libro degli associati.
Art. 8 – Diritti e obblighi
degli associati
Gli associati hanno diritto
di frequentare la sede dell’Associazione e di partecipare a tutte le sue
iniziative. Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali
nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed a prestare,
nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo
dell’attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.
E’ espressamente esclusa
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati hanno diritto
a:
- eleggere gli organi dell’Associazione;
- discutere, proporre, promuovere
e partecipare volontariamente alla organizzazione delle attività
gestite annualmente dall’Associazione.
Art. 9 – Recesso ed esclusione
Gli associati che non versino
la loro quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre
di ogni anno decadono ad ogni effetto.
L’associato può recedere
dall’Associazione in qualsiasi momento, con effetto dall’esercizio successivo,
dando comunicazione scritta al Presidente. Egli non avrà più
diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate, né potrà
vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
La quota sociale non è
cedibile o trasmissibile.
L’esclusione dell’associato
deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a) per il verificarsi di
fatti che contrastino con gli scopi dell’Associazione;
b) per morosità;
c) per grave inosservanza
degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o nascenti dalle deliberazioni
degli organi associativi.
La morosità si verifica
dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla messa in mora comunicata per scritto.
Contro l’esclusione deliberata
dal Consiglio Direttivo il Socio può ricorrere al Comitato dei Garanti.
Art. 10 – Gli organismi
dell’Associazione
Sono organismi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice Presidente
c) il Collegio dei Revisori
dei Conti;
d) il Comitato dei Garanti
A comporre il Consiglio
Direttivo possono essere eletti solo coloro che sono associati.
Tutte le cariche sociali
vengono svolte a titolo gratuito e hanno la durata di tre anni.
Ai Soci che ricoprono cariche
associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei
modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina
fiscale.
Art. 11 – L’Assemblea.
L’Assemblea generale è
costituita dagli associati, iscritti nell’apposito Libro ed in regola con
il pagamento dei contributi, i quali tutti sono vincolati, anche se assenti
o dissenzienti, dalle sue deliberazioni.
L’Assemblea generale si
riunisce in sede ordinaria almeno una volta l’anno ed ha le seguenti funzioni.
- elegge il Consiglio
Direttivo;
- elegge il Collegio dei
Revisori dei Conti ed il Comitato dei Garanti;
- approva il programma e
il bilancio preventivo
- approva la relazione di
attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
- delibera le attività
e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- formula proposte al Consiglio
Direttivo per l’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche
statutarie;
- delibera lo scioglimento
e messa in liquidazione dell’Associazione.
L’Assemblea generale discute
quant’altro venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale è
inoltre convocata in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o
su richiesta del Consiglio Direttivo, quando tali organi ne ravvisano la
necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
Soci con domanda motivata e sottoscritta.
L’Assemblea è convocata
dal Presidente (o in difetto dal Vice-Presidente) presso la sede sociale
o in altro luogo mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede dell’Associazione
e con avviso personale spedito (o recapitato a mano) a ciascun socio almeno
otto giorni prima di quello fissato per la riunione contenente l’ordine
del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.
In prima convocazione l’Assemblea
generale è validamente costituita quando siano presenti e rappresentati
almeno i 2/3 degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei presenti.
In seconda convocazione,
che può disporsi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione
e purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima, l’Assemblea
generale è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti e le
deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di voto singolo
e di elettorato attivo e passivo nelle assemblee tutti i soci maggiori
d’età; ciascun socio maggiore d’età ha quindi diritto ad
un solo voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio
mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più
di due soci.
Per le modifiche statutarie
è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza della maggioranza
degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, oltre
al parere favorevole del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Presidente dell’Assemblea
sarà assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo, o, in caso
di sua assenza o impedimento, da un altro socio con funzioni di Segretario,
per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal
Presidente dell’Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
In caso di assenza o impedimento
del Presidente, l’Assemblea generale sarà presieduta dal Vice Presidente.
Art. 12 – Il Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è
composto da sette Consiglieri designati dall’Assemblea dei soci. I Consiglieri
durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi entrano in carica con
il conferimento del mandato e scadono dopo il terzo anno successivo. Nella
sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente
e affida incarichi agli altri componenti. Designa inoltre un Segretario-Tesoriere,
scelto anche tra estranei.
Il Consiglio si riunisce
su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi.
L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare,
dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della
riunione.
In caso di urgenza il termine
può essere ridotto a 3 giorni diramando la comunicazione telegraficamente.
Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri
in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente, se partecipante.
Per le nomine si procede
a maggioranza relativa con eventuale ballottaggio in caso di parità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In
sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In loro assenza presiede
il Consigliere scelto dallo stesso Consiglio Direttivo. I verbali, sottoscritti
da chi ha presieduto e dal Segretario della riunione, saranno riportati
su apposito Libro e conservati agli atti dell’Associazione. Essi potranno
essere consultati dai Consiglieri e nella prima riunione successiva se
ne darà lettura per l’approvazione.
Verrà dichiarato decaduto
il Consigliere che risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni
consecutive del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o decesso o dimissioni
di uno o più consiglieri, subentrano automaticamente nella carica
di Consiglieri quei soci che hanno ottenuto un maggior numero di voti nell’ultima
elezione del Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo
l’amministrazione dell’Associazione nel senso più ampio e lo svolgimento
di ogni azione intesa al conseguimento dei fini statutari.
In particolare esso:
a) elegge nel suo seno il
Presidente, il Vice Presidente e designa un Segretario-Tesoriere;
b) redige il progetto di
bilancio e la relazione da presentare all’Assemblea generale;
c) delibera il programma
di lavoro;
d) delibera circa la costituzione
di eventuali commissioni consultive e ne designa i componenti, anche in
persone estranee agli organi associativi, stabilendone attività
e compensi;
e) delibera sull’ammissione
dei richiedenti e sull’esclusione degli associati;
f) designa i rappresentanti
dell’Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituenti;
g) provvede all’amministrazione
del patrimonio ed alla gestione dell’Associazione;
h) redige Regolamenti interni
e nomina consulenti per incarichi continuativi;
i) esprime parere sulle
modifiche statutarie;
l) delibera annualmente
l’importo della quota associativa.
m) opera la selezione e
la scelta dei testi presentati per la stampa del Bollettino annuale;
n) cura le fasi operative
di redazione e di stampa delle eventuali pubblicazioni.
Il Consiglio Direttivo può
delegare parte delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo od anche
ad uno o più componenti del Consiglio stesso, determinandone in
ogni caso compiti e deleghe.
Il Consiglio Direttivo è
convocato ordinariamente dal Presidente e su richiesta scritta di almeno
3 consiglieri.
Il Segretario-Tesoriere
designato dal Consiglio Direttivo redige i verbali delle sedute del Consiglio
stesso e dell’Assemblea, redige il protocollo della corrispondenza e tiene
aggiornato il Libro dei Soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo. Cura inoltre l’inventario dei beni dell’Associazione e la gestione
della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, controlla
la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile)
il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli di idonea relazione
contabile.
Art. 13 – La Presidenza
e la Vice Presidenza
Il Presidente dell’Associazione
è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima
riunione successiva al suo insediamento. Il Presidente nomina un Segretario-Cassiere
(scelto tra i soci) che lo assisterà nell’espletamento delle sue
funzioni e potrà essere delegato allo svolgimento delle operazioni
bancarie e postali necessarie.
Il Consiglio Direttivo nomina
altresì nel suo seno il Vice Presidente dell’Associazione. Il Vice
Presidente assume compiti di sostituzione del Presidente in caso di impedimento
o decadenza. Verificandosi la vacanza nella carica di Presidente, il Vice
Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per la relativa elezione
entro 90 giorni dall’evento che l’ha provocata.
Il Presidente rappresenta
l’Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto, in tutte le sedi
e gli organismi, ed è responsabile del suo andamento. Egli convoca
e presiede l’Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo: ne orienta e
dirige i lavori.
Dà esecuzione e sovrintende
all’esecuzione delle delibere degli organi medesimi.
Gli competono i poteri e
le facoltà per la gestione ed amministrazione dell’Associazione.
Ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed adempie a tutti
i compiti e funzioni che gli vengono delegati dai competenti organi associativi.
In casi di reale urgenza può assumere i provvedimenti che ritiene
necessari, chiedendo poi al più presto approvazione e ratifica all’organo
competente.
Il Presidente ha la responsabilità
dei rapporti con gli istituti bancari, può sottoscrivere prestiti
o fideiussioni, può presentare richieste di finanziamenti pubblici
o privati, può firmare la richiesta di partecipazione a bandi di
gara per i Fondi Sociali Europei o regionali o di altro genere.
Il Presidente propone al
Consiglio Direttivo e quindi riceve facoltà di assumere, licenziare
il personale dipendente, di irrogargli sanzioni e di stipulare contratti
di consulenza.
Il Presidente stabilirà
continuamente, o volta a volta, gli ambiti di collaborazione, compreso
l’uso della firma associativa.
Art. 14 – Il Collegio
dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori
è costituito da 3 revisori effettivi e di 2 supplenti.
Sono nominati dall’Assemblea
generale, che designa tra gli effettivi, il Presidente del Collegio.
I membri del Collegio durano
in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell’Associazione ed attesta la rispondenza del rendiconto finanziario
(bilancio consuntivo) alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione
da consegnare all’Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione.
L’iniziativa per le riunioni
spetta regolarmente al Presidente del Collegio.
Art. 15 – Il Comitato
dei Garanti
Il Comitato dei Garanti
ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto, di
dirimere eventuali controversie che dovessero incorrere tra i soci o tra
i soci e l’Associazione.
Si compone di tre membri
effettivi e due supplenti, indicati dall’Assemblea generale dei Soci che
designa il Presidente del Comitato. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di vacanza per qualsiasi causa tra gli effettivi subentrano i supplenti
in ordine di età.
Art. 16 – Durata, scioglimento
e liquidazione
L’Associazione ha durata
a tempo indeterminato.
Lo scioglimento potrà
avvenire:
a) in forza di legge;
b) per deliberazione dell’Assemblea
generale;
c) per impossibilità
sopravvenuta di funzionamento.
Verificandosi il caso di
scioglimento, l’Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori,
scelti anche tra estranei all’Associazione, determinandone poteri, facoltà
ed eventuali compensi.
L’importo netto risultante
a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definitivo ogni
sospeso, sarà devoluto ad enti o associazioni con finalità
analoghe o di pubblica utilità secondo le deliberazioni prese dall’Assemblea
generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre
1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art 17 – Disposizioni Generali
Per quanto non espressamente
disposto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge
in materia.
Zogno, 28 marzo 2002
Il Presidente
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